Codice etico per i Professionisti di Ayurveda

CAPITOLO 1
SULLE REGOLE DI BASE CHE CARATTERIZZANO I PROFESSIONISTI E GUIDANO LE LORO AZIONI

Articolo 1 – L’Ayurveda deve essere intesa come un sistema di salute completo, basato su un processo di guarigione naturale e su metodi preventivi, tramandati dagli antichi saggi indiani. Le basi e i pilastri dell’Ayurveda sono costituiti dalla grande trilogia dei testi classici: Sushrut Samhita, Charak Samhita e Ashtanga Hridaya.
1° Paragrafo – La salute, vista in una prospettiva ayurvedica, in accordo con il Charak Samhita, è intesa come uno stato dinamico in cui i dosha Vata, Pitta e Kapha sono in armonia; Agni – il fuoco digestivo, responsabile del metabolismo a tutti i livelli – è presente in giusta quantità e qualità; Dhatus – i tessuti – sono nella giusta quantità e qualità; le escrezioni sono eliminate correttamente dal corpo; i sensi, la mente e l’anima sono anch’essi in armonia. Questo concetto, associato con la definizione del WHO che afferma che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l’assenza di malattie, deve guidare le azioni preventive e terapeutiche del professionista di Ayurveda.
Articolo 2 – Il terapista Ayurvedico è il professionista che è stato debitamente formato nella conoscenza e nella pratica dei concetti filosofici riguardanti l’universo e gli esseri umani, nell’anatomia e nella fisiologia specifiche dell’Ayurveda, nei metodi usati per la valutazione della costituzione e degli squilibri, nell’uso dei metodi preventivi e terapeutici dal punto di vista dell’Ayurveda, in accordo con i programmi stabiliti e approvati dal World Movement for Yoga and Ayurveda e dai suoi affiliati, seguendo gli standard delle istituzioni rinomate in tutto il mondo, non solo in India ma anche in Occidente.
Articolo 3 – Il professionista di Ayurveda si impegna ad applicare le risorse naturali stabilite dall’Ayurveda nella promozione, nel mantenimento e nel ripristino della salute, centrando l’attenzione sull’equilibrio fisico, energetico, mentale e spirituale della persona, e guidando l’uso delle terapie naturali verso la promozione del benessere personale e sociale, il tutto in modo olistico.
Articolo 4 – Egli deve lavorare, insieme alla comunità, ai programmi di miglioramento della qualità della vita, guidando, insegnando e diffondendo l’uso delle risorse naturali da una prospettiva ayurvedica.
Articolo 5 – Egli è autorizzato a coordinare squadre multidisciplinari nei programmi olistici sulla salute, usando e guidando l’uso delle risorse naturali da una prospettiva ayurvedica.
Articolo 6 – E’ autorizzato a organizzare attività educative (corsi, lezioni, colloqui, seminari, ecc...) mirando al recupero dell’informazione ed al mantenimento della salute.
Articolo 7 – Deve produrre lavori (scritti) scientifici nel campo dell’Ayurveda.
Articolo 8 – E’ autorizzato a condurre consulenze e/o ad assistere al fine di diffondere i concetti ayurvedici nelle società, come nella gestione del personale e amministrativa, considerando le differenze individuali in accordo con le tipologia ayurvedica.
Articolo 9 – E’ da ritenersi responsabile per qualsiasi danno dovuto a noncuranza, negligenza o imprudenza nei trattamenti sia individuali che di gruppo.
Articolo 10 – Deve avere un’adeguata attitudine ed un adeguato comportamento, adatti alla dignità del professionista tanto quanto al dovuto rispetto per il cliente.
Articolo 11 – Deve trattenersi dal fare commenti o critiche sugli altri professionisti, per motivi di disaccordo personali o tecnici, in particolar modo davanti ai clienti.
Articolo 12 – Deve dare informazioni precise e dettagliate agli altri professionisti della salute, quando queste vengano richieste, considerando la volontà del cliente quando quest’ultimo chieda la segretezza per quel che riguarda la valutazione generale del trattamento ayurvedico.
Articolo 13 – L’Ayurveda è un sistema olistico e completo il cui logico fondamento verso la conseguente integrazione di tutto si sofferma su una specifica visione, radicata nei suoi testi classici. La sua pratica non deve mai essere frammentaria, come il precedente dinamismo non deve essere un aspetto a discapito degli altri.
Articolo 14 – I professionisti dell’Ayurveda devono rispettare tutte le altre pratiche terapeutiche, ricercando l’integrazione e la cooperazione tra loro, oltre a interpretarle sempre da una prospettiva ayurvedica psicologica e fisiopatologica.
Articolo 15 – Deve costantemente tenere sott’occhio le novità filosofiche, tecniche, scientifiche e culturali, promuovendo così un trattamento terapeutico più competente.
Articolo 16 – Deve sempre avere una segnalazione scritta da parte di un dottore medico accreditato ogni volta che i suoi servizi siano richiesti all’interno di centri chirurgici, unità di trattamento ospedaliere o qualunque altra fondazione di cure mediche o dentali.
Articolo 17 – Deve visitare i suoi clienti senza distinzione di razza, religione o credo politico, genere, età o colore della pelle.
Articolo 18 – Deve essere consapevole di non interferire in un trattamento medico o in un qualsiasi altro trattamento professionale.
Articolo 19 – Deve sapere indirizzare i clienti verso altri professionisti della salute ogni qualvolta sia necessario.
Articolo 20 – E’ importante non allettare i clienti con false pubblicità o sminuire ogni altra pratica terapeutica.
Articolo 21 – Il professionista ayurvedico ha l’impegno di rispettare i diritti, la dignità, la privacy e l’integrità dei clienti.
Articolo 22 – Deve tenere una registrazione scritta dei trattamenti, rispettando la segretezza delle informazioni così come di ogni altro dato rilasciato dai clienti.
Articolo 23 – Ha l’obbligo di tenere il cliente informato sulla terapia, evitando di fare promesse o dare false aspettative.
Articolo 24 – Si deve impegnare a non partecipare mai a ricerche che mettono a rischio la vita, procurando ad esempio danni fiici o alla persona, ma al contrario denunciarli.
Articolo 25 – Deve essere consapevole di attenersi alla legge corrente dello Stato per quanto riguarda le azioni e l’interazione con gli altri professionisti della salute.

CAPITOLO II
SULLE RELAZIONI CON I CLIENTI

Articolo 26 – I professionisti dell’Ayurveda devono informare i clienti o chi è responsabile per essi di qualunque informazione rilevante relativa al trattamento.
Articolo 27 – Nella sua pratica, il professionista garantirà condizioni di lavoro appropriate per la sicurezza dei clienti così come la privacy e il segreto professionale.
Articolo 28 – Deve evitare di svelare fatti segreti sui clienti a causa del suo lavoro.
Articolo 29 – Deve mantenere i segreti del cliente e le testimonianze personali nel rispetto dell’integrità e intimità del cliente.
Articolo 30 – Deve rispettare il diritto del cliente a decidere su se stesso e sul suo benessere.
Articolo 31 – Deve valutare i suoi clienti in modo olistico in accordo con i precetti dell’Ayurveda. Deve anche basare la sua valutazione sui metodi di diagnosi moderni in accordo con gli esami medici.
Articolo 32 – I clienti che non hanno una diagnosi medica devono essere inviati ad essere visti da un dottore.
Articolo 33 – Deve avere un’autorizzazione scritta dalla famiglia per poter trattare con i clienti quando questi ultimi non abbiano la capacità fisica o mentale o soffrano di una dipendenza chimica.
Articolo 34 – Deve tenere una documentazione progressiva scritta del del trattamento, rispettando la confidenzialità dell’appuntamento o ogni altra informazione data dal cliente.
Articolo 35 – Dovrebbe fare del suo meglio per mantenere il trattamento ad un prezzo ragionevole per il pubblico, essendo il più flessibile possible per soddisfare anche i clienti a basso reddito.
Articolo 36 – Il professionista, grazie alla sua formazione, deve cercare di promuovere con la sua pratica i clienti in tutte le loro dimensioni.
Articolo 37 – Deve assicurare ai suoi clienti una pratica priva di negligenza, noncuranza ed imprudenza.
Articolo 38 – Deve assicurare cure mediche al suo cliente, senza discriminazione di tipo economico, politico, religioso, di genere, età o colore della pelle.
Articolo 39 – Deve rispettare i valori culturali del cliente e le sue credenze religiose.
Articolo 40 – Deve richiedere il consenso scritto del cliente a presentare il suo caso per essere valutato in ricerche o attività educative in accordo con la legge corrente dello Stato.
Articolo 41 – E’ vietato lasciare il cliente trascurato durante il suo trattamento senza garanzie di assistenza o continuità, eccetto che per cause di forza maggiore o su specifica richiesta scritta del cliente.
Articolo 42 – E’ vietato al professionista ayurvedico fornire servizi che, per loro natura, siano di competenza di altri professionisti, eccetto che per quelle situazioni in cui la sua formazione gli consenta di fare ciò.

CAPITOLO III
SULLA CONFIDENZIALITA’ PROFESSIONALE


Articolo 43 – La riservatezza professionale è intrinseca alla professione e si impone, ad eccezione di una seria minaccia di vita, nel rispetto del cliente o nel caso che il professionista di Ayurveda sia affrontato dal cliente e, in propria difesa, sia costretto a rivelare un segreto, sempre ristretto all’interesse per la causa e solo alle istanze competenti.
Articolo 44 – Le informazioni private date dal cliente al professionista di Ayurveda possono essere usate nei limiti dei suoi bisogni per la difesa e solamente quando autorizzate dal cliente.
Comma unico – Le informazioni epistolari sono presunte essere confidenziali tra il cliente e il professionista di Ayurveda e non possono essere rivelate a terzi.

CAPITOLO IV
SULLA PUBBLICITA’

Articolo 45 – Il professionista userà i mezzi di comunicazione per informare il pubblico sulle risorse e sulla conoscenza tecnico-scientifica della professione.
Articolo 46 – Il professionista darà accurate informazioni circa il suo registro e le sue qualifiche, e solo su questi, promuovendo pubblicamente i suoi servizi.
Articolo 47 – E’ vietato al professionista:
I – usare la parcella di servizio come mezzo di pubblicità;
II – permettere che l’attività professionale sia usata come premio di una lotteria o come regalo;
III – fare precise previsioni dei risultati;
IV – fare proposta di parcelle che riflettano competenze non credibili;
V – promuoversi autonomamente a discapito dell’immagine o dei servizi resi da altri professionisti della stessa area;
VI – proporre attività che invadano o non rispettino altri gruppi professionali.
Comma unico – I contenuti di questo articolo sono applicabili a tutti i mezzi di pubblicità utilizzati dal professionista, individualmente o collettivamente.
 
CAPITOLO V
SULLA RELAZIONE CON LA CATEGORIA PROFESSIONALE

Articolo 48 – Il professionista deve comportarsi nei confronti dei suoi colleghi con rispetto, riguardo e solidarietà, per rinforzare la reputazione della categoria.
Articolo 49 – Il professionista deve cooperare con un altro professionista, quando richiesto, eccetto che nel caso in cui ci sia un’impossibilità risultante da una causa rilevante.
Articolo 50 – Il professionista non deve, per spirito di solidarietà, convivere con errori, fallimenti etici, crimini o contravvenzioni penali di altri professionisti mentre rende servizi professionali.
Articolo 51 – Non criticherà mai un collega in presenza di clienti.
Articolo 52 – Stando a contatto con gli altri colleghi, il professionista è tenuto a riconoscere i casi appartenenti a professionisti di altri campi e inoltrarli a persone qualificate e abilitate.
Articolo 53 – Deve rispettare le altre modalità terapeutiche, per perseguire l’integrazione con esse e sviluppare una relazione di cooperazione con lo scopo di provvedere al miglior trattamento possibile per il cliente.
Articolo 54 – Deve cooperare con altri terapisti provvedendo informazioni adeguate e accurate quando gli vengano richieste e comunque rispettando il diritto del cliente a mantenere la confidenzialità sul suo squilibrio energetico o diagnosi energetica.
Articolo 55 – Deve offrire al cliente il trattamento migliore possibile e consigliare altri terapisti o professionisti della salute quando necessario, o quando il terapista in carica non può continuare a seguire il cliente per cause difendibili.
Articolo 56 – Il professionista deve impegnarsi per essere aggiornato sui concetti e sugli standard dell’Ayurveda, piuttosto che su altre professioni e sulle sue relazioni con queste.
Articolo 57 – Deve supportare le associazioni che abbiano lo scopo di:
I – Difendere la dignità e i diritti dei praticanti.
II – Diffondere e ristudiare i precetti ayurvedici.
III – Armonizzare e unire il proprio gruppo professionale.
IV – Difendere i diritti al lavoro di questo gruppo.
V – Promuovere il benessere dei cittadini.
Articolo 58 – Egli assumerà posizioni, parteciperà e diventerà parte delle attività del gruppo, così da supportare le iniziative che hanno come scopo la formazione culturale e professionale di difendere i legittimi interessi del gruppo.
Articolo 59 – Deve segnalare i colleghi che lavorino con imprudenza, negligenza e noncuranza.
Articolo 60 – Il professionista aggiorna e amplia le sue conoscenze tecnche, scientifiche e culturali per il beneficio dei clienti e per uno sviluppo professionale.
Articolo 61 – Pratica la sua attività con cura e onestà, oltre a seguire i precetti dell’etica professionale, della morale, del sentimento civile e della legge corrente, preservando la gloriosa tradizione, l’onore e il prestigio dell’Ayurveda.
Articolo 62 – Pratica la sua attività autonomamente, rispettando i precetti del codice etico.
Articolo 63 – Deve compiere la sua attività con giustizia, competenza, responsabilità, onestà, cura e prudenza.
Articolo 64 – Deve basare tutta la sua pratica sulla filosofia ayurvedica.
Articolo 65 – Deve tenere sia l’attrezzatura che gli strumenti terapeutici in perfette condizioni igieniche.
Articolo 66 – Deve prendere posizione solo in base alla sua competenza tecnica e legale.
Articolo 67 – Deve assumersi la piena responsabilità delle sue azioni durante la sua pratica professionale sia in trattamenti individuali che di gruppo.
Articolo 68 – Deve assumersi la responsabilità esclusivamente della pratica che è qualificato a svolgere – personalmente e tecnicamente parlando.

CAPITOLO VII
SULLE RELAZIONI SOCIALI

Articolo 69 – Il professionista deve vedere i clienti nel rispetto della loro dignità e diritti, senza distinzione di razza, nazionalità, credo politico, fede, genere, colore della pelle, età ed estrazione sociale.
Articolo 70 – Deve interrompere o denunciare i professionisti non qualificati i cui comportamenti risultino dannosi per la società.
Articolo 71 – Deve fare del suo meglio per mantenere il trattamento ad un prezzo ragionevole al pubblico, cercando di essere il più flessibile possibile per venire incontro ai clienti a basso reddito.
Articolo 72 – Il professionista svolge la sua pratica come membro della società, al fine di venire incontro agli interessi della società e ai bisogni sanitari.
Articolo 73 – Conseguentemente alla sua formazione professionale, il terapista rispetterà la vita, i diritti umani e l’ecologia, cercando di preservare i valori dei suoi clienti.
Articolo 74 – Egli rispetterà la vita umana dal momento del concepimento fino a quello della morte, assicurandosi di non prendere mai parte in azioni che hanno l’intento di mettere fine alla vita, o mettendo a rischio l’integrità fisica o psicologica dei suoi clienti.
Articolo 75- Deve avere una condotta personale compatibile con la sua dignità professionale e con il rispetto dei clienti.
Articolo 76 – Offrirà i suoi servizi professionali alla comunità o a qualunque autorità governativa in tempo di epidemie e catastrofi senza aspirare a vantaggi personali.

CAPITOLO VIII
SULLA RELAZIONE CON LA LEGGE

Articolo 77 – Il terapista metterà a disposizione la sua conoscenza per aiutare la giustizia.
Articolo 78 – Il professionista si tratterrà dal lavorare in qualità di ispettore della giustizia in campi che non riguardano la sua conoscenza.
Articolo 79 – Negli esami della giustizia, agirà in completa dispensa, limitando la sua pratica alla cerchia delle sue conoscenze e non darà mai informazioni aggiuntive e non necessarie nelle sue sentenze cliniche.
Articolo 80 – E’ proibito ai professionisti:
I – Comportarsi come un ispettore sui clienti attuali e precedenti.
II – Scrivere giudizi clinici che possano non attenersi alla legge per motivi di impedimento o sospetto.
III – Trarre vantaggio dalla propria attuale posizione, da un legame familiare, o da un’amicizia con le autorità amministrative o giudiziali al fine di essere convocati ad agire in qualità di ispettore.
Articolo 81 – I professionisti metteranno in pratica la propria arte rispettando e rifacendosi alla giustizia e lavoreranno con competenza, responsabilità ed onestà.
Articolo 82 – E’ proibito ai professionisti diventare soci di altri che pratichino l’Ayurveda illegalmente.
Articolo 83 – E’ proibito ai professionisti agire in combutta con crimini, reati o atti illegali praticati da colleghi, violando il codice etico.

CAPITOLO IX
SULLA REMUNERAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 84 – Il compenso sarà concordato con dignità e con il dovuto rispetto in modo da rappresentare una giusta remunerazione per i servizi resi dal professionista. Quest’ultimo si assicurerà di far pagare adeguatamente, prendendo in considerazione il bisogno del cliente e il suo standard di vita, ed aiutando la professione ad essere riconosciuta da tutta la società come una pratica attendibile.
Articolo 85 – La remunerazione sarà accuratamente calcolata considerando le peculiarità della pratica e dovrà essere comunicata ai clienti o all’istituzione prima dell’inizio del trattamento.

CAPITOLO X
SULLA NORMA, APPLICABILITA’ E ADEMPIMENTO DEL CODICE ETICO

Articolo 86 – Qualsiasi violazione del codice etico qui esposto risulterà in sanzioni, che spaziano da ammonimenti scritti alla sospensione della licenza professionale.
Articolo 87 – Il professionista denuncerà alla rispettiva autorità qualsiasi persona che eserciti la professione senza l’appropriata licenza o chi sta violando una qualunque delle leggi qui dichiarate.
Articolo 88 – Il professionista deve essere consapevole e d’accordo con questo codice etico.

Dr. José Rugue
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